DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga ditermini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgentiin materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, edin particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis; Viste le richieste pervenute dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti di proroga dei termini d'interesse, indicati nellatabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010; Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga deitermini di cui sopra; Vista la lettera prot. n. 547/comm. sempl. in data 24 marzo 2011,del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione,di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246,nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parereformale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito conmodificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati glielementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione; Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente dellacommissione parlamentare per la semplificazione;
Decreta:
Art. 1
1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, dicui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni inessa riportate, al 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1°aprile 2011. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte deiconti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.
Roma, 25 marzo 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 7, foglio n. 288



